
Con la Legge Regionale 9 febbraio 2018, n° 3, contenente modifiche alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 (recante Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), Il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha approvato un nuovo testo aggiornato per il dispositivo legislativo che introduce una serie di elementi correttivi e integrativi al testo precedente.
Infatti è stata introdotta la regolamentazione relativa agli interventi di retrofit su impianti a LED indicando i requisiti necessari per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ( e anche limitatamente per quelli di dimensione inferiore) e la finalità nella buona pratica di intervenire per ridurre l’inquinamento luminoso ottico e migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.

Il nuovo testo introduce il divieto delle emissioni luminose definite da fasci di luce fissi o roteanti che disperdono luce verso l’alto (con alcune deroghe per gli impianti delle grandi strutture sportive, per i monumenti artistici e storici, per i quali sono però regolamentate le modalità di illuminazione, con limitazione alle ore notturne) e impone i requisiti tecnici minimi che devono possedere gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
Inoltre il nuovo articolo 3 della legge, che sostituisce il corrispettivo della precedente legge regionale 31/2000, stabilisce che gli impianti devono essere realizzati “…sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore”.