
Anche nel settore dell’illuminazione, i soggetti dell’innovazione – tecnica e di design – non sono solo i progettisti, né solo le imprese: la capacità di competere con successo si misura molto spesso proprio sulle relazioni tra questi diversi soggetti e nella corretta contrattualizzazione di esse.
Nei rapporti con i dipendenti la chiarezza dei ruoli è fondamentale: mentre nel caso del design la titolarità dei diritti su tutte le innovazioni realizzate dai dipendenti spetta al datore di lavoro, fermo restando solo l’obbligo per quest’ultimo di riconoscerne e dichiararne la paternità, con le innovazioni tecniche la situazione è molto diversa, perché l’attribuzione di tutti i diritti patrimoniali sulle invenzioni al datore di lavoro si verifica solo quando la realizzazione di esse rientrava tra i compiti retribuiti del dipendente; le innovazioni realizzate sì in orario di lavoro, ma senza un incarico inventivo specifico, appartengono ancora al datore di lavoro, ma il dipendente ha diritto ad un equo premio, determinato tenendo conto di molteplici fattori, dal valore dell’invenzione, al contributo del dipendente, agli aiuti ricevuti; se poi l’invenzione non è stata realizzata nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, il titolare dell’impresa ha solo un diritto di opzione per acquistare il brevetto o ottenere una licenza su di esso, in Italia e all’estero, sempre che l’invenzione rientri nella sua attività.
Quando il progettista e/o il designer sono freelance
Le possibilità, ma anche i rischi, sono molti di più quando ci troviamo di fronte a innovazioni realizzate da soggetti esterni all’impresa, ma che collaborano con essa. Anzitutto qui va ricordato che solo i diritti d’autore sorgono con la creazione dell’opera e senza altre formalità; per i design che non siano considerate opere d’arte vere e proprie (e spesso il relativo riconoscimento giunge solo a distanza di anni), il progettista freelance non può tutelarsi se non ha prima registrato o brevettato la propria opera, oppure se non ha prima contrattualizzato in modo adeguato il proprio impegno creativo a favore di una determinata impresa.
In teoria, anche un’opera non ancora registrata o brevettata può essere offerta sotto vincolo di riservatezza alle imprese interessate, prevedendo il loro obbligo di non sfruttarla in proprio nel caso in cui un accordo di cessione o licenza non venga raggiunto, ma solo i progettisti che dispongano di un forte potere contrattuale (e che, in caso di violazione dei loro diritti, siano disposti a sostenere i costi, non lievi, di un’azione giudiziaria) possono pensare di ottenere accordi di riservatezza “equi”.

Le differenze fra cessione dei diritti e licenza
Negli accordi che hanno ad oggetto le singole opere, oppure un impegno continuativo a realizzarle, è bene precisare molto chiaramente se si tratta di cessione o di licenza: la distinzione è decisiva soprattutto quando il prodotto che costituisce attuazione della creazione cessa a un certo punto di essere realizzato industrialmente, magari perché le mode cambiano e non è più attuale. In questi casi, normalmente, una licenza si risolve e l’autore è libero di riproporre la sua creazione ad altre imprese; in caso di cessione, invece, è ovviamente il cessionario l’arbitro di eventuali riprese successive.
Delicato è anche il tema delle varianti: mentre la cessione o una licenza di brevetto consente di regola al cessionario o al licenziatario di apportare al prodotto tutte le variazioni che ritenga opportune – e, se sono inventive, di brevettarle in proprio – salvo che vi siano pattuizioni limitative, per il design vi è da proteggere anche la reputazione del progettista, almeno se l’opera è tutelata col diritto d’autore, e in tal caso sono vietate, anche in caso di cessione, tutte le varianti che siano in grado di danneggiare questa reputazione, a meno che non vengano autorizzate singolarmente.
Dunque, una precisa definizione contrattuale dei diritti e degli obblighi delle parti è nell’interesse di tutti i soggetti che cooperano a realizzare un nuovo prodotto di illuminazione.
Contitolarità e presenza di più autori
Sappiamo poi che almeno in alcuni casi (si pensi al food lighting o alle forme di illuminazione che danno luogo a vere e proprie installazioni artistiche) nella creazione convergono competenze diverse, dando luogo a vere e proprie opere in contitolarità. In questi casi il rischio è che il dissenso di uno dei coautori possa comprometterne lo sfruttamento: in tal caso la contrattualizzazione preventiva è assolutamente indispensabile, per evitare conflitti spesso inestricabili.
Molto spesso, per giunta, è solo a distanza di molto tempo dalla creazione che sorgono questi conflitti, ad esempio perché un progettista è nel frattempo diventato famoso e riproporre sul mercato anche sue opere “giovanili” può rappresentare una notevole opportunità commerciale.
Spesso, in mancanza di disposizioni contrattuali chiare, la reale natura dei rapporti fra committente e progettista vengono chiariti dai loro comportamenti (che servono anche a determinare la comune intenzione delle parti): di per sé la previsione di royalties non implica necessariamente l’esistenza di una licenza, perché spesso anche il compenso per la cessione era commisurato al successo commerciale del prodotto. Vi sono poi le opere create su commessa, in cui il progettista è pagato (à forfait o anche qui con royalties o anticipi) per realizzare opere future di cui la titolarità è attribuita appunto al committente.
Dunque, tutelarsi in anticipo è una necessità: e occorre farlo avendo ben presente il contenuto dei diritti che si vogliono cedere e facendo in modo che questi diritti sorgano effettivamente, in particolare procedendo in tempo utile alle relative registrazioni e brevettazioni, senza dimenticare che per il design vi è l’istituto dell’ “anno di grazia”, che permette di ritardare la registrazione fino al massimo ad un anno dalla prima divulgazione, mentre per i brevetti, almeno in Europa, ciò non è possibile e ogni divulgazione anteriore alla brevettazione ne vanifica gli effetti.
(a cura di Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)