TV, cinema, web e nuovi media digitali

Quale copyright per l’immagine e la luce?

 

Le nuove Apps per i nostri devices mobili

Anche il diritto della proprietà intellettuale è interessato agli sviluppi della rete Web, le cui nuove tecnologie si trovano spesso al confine tra diverse forme di protezione, la cui esatta identificazione è rilevante anche ai fini della contrattualizzazione dei rapporti relativi: il che interessa in pari misura produttori e designer

In questo specifico campo applicativo assumono un’importanza altrove sconosciuta le invenzioni di problema e la distinzione tra invenzioni di software e invenzioni attuabili mediante software, anche per scegliere caso per caso le modalità più efficaci per difendersi. In questa valutazione si deve tener conto anche del diverso regime delle utilizzazioni libere nel diritto dei brevetti e nel diritto d’autore, così come dell’influenza che i diversi regimi contrattuali dell’innovazione «primaria» possono avere sull’innovazione derivata.

Per i media digitali

Infatti, i più recenti sviluppi della rete Internet, con l’adozione di nuove tecnologie e l’avvento del cosiddetto IoT o Internet delle cose e ora della stampa 3D, che della rete costituiscono in qualche misura il corrispettivo nel mondo delle cose materiali, non pongono soltanto problematiche in tela di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, ossia di possibilità di farli valere con successo nei confronti di chi viola questi diritti, ma anche in termini di determinazione dello strumento giuridico di protezione adeguato.

Dagli algoritmi della rete alle nuove Apps e agli strumenti elettronici sempre più avanzati chiamati a consentire la migliore utilizzazione delle potenzialità della rete, assistiamo in questo campo più che in ogni altro alla compresenza – spesso sinergica – di una molteplicità di innovazioni per le quali l’ordinamento appresta forme di tutela diverse – dai brevetti al diritto d’autore, dal design al segreto industriale – che sono talvolta alternative, ma in alcuni casi possono almeno in parte concorrere o integrarsi fra loro.

Questo inevitabilmente impone di ripensare anche le forme di protezione delle innovazioni che riguardano questi settori, sempre più decisivi nella nostra economia, il che richiede anche al giurista uno sforzo creativo, anzitutto per comprendere e poi per gestire e tutelare al meglio (ma anche per far diventare matrici di nuova innovazione proteggibile) queste nuove realtà.

Le interfaccia grafiche

Emblematico è il caso delle interfaccia grafiche, fisse o in movimento, degli utenti sulla rete o sui programmi per elaboratore (comprese le “transizioni” sullo schermo), che possono essere protette: 

  • come invenzioni, se risolvono in modo originale un problema tecnico e sono suscettibili di produrre un effetto tecnico ulteriore a quello realizzato nell’hardware che le visualizza;
  • col diritto d’autore, se sono dotate di carattere creativo e non sono strettamente funzionali, fermo restando che tale protezione non si estende all’idea, ma solo alla forma espressiva che la realizza, ed in pratica allo specifico “look and feel” che producono;
  • come disegno o modello (registrato o non registrato), se le immagini che appaiono sul device elettronico (in tutto o in parte: è astrattamente proteggibile anche il disegno delle icone o dei tasti “elettronici” dello schermo) possono configurarsi come un attributo del prodotto e producono un’impressione generale diversa da quelle anteriormente note, anche qui, naturalmente, in quanto il loro aspetto non dipenda esclusivamente da esigenze di ordine funzionale;
  • e anche come segni distintivi, se hanno carattere distintivo (che di regola in questi casi si acquista mediante l’uso e la pubblicità), non conferiscono valore sostanziale al prodotto e non sono necessarie a conseguire un risultato tecnico.
La “realtà aumentata” è sempre più presente nelle applicazioni in ambito museale

I media “tradizionali”

Spostandoci sui media più “tradizionali”, come cinema e TV, la protezione tipica è quella di diritto d’autore, che riguarda l’opera nel suo complesso, nella quale confluiscono aspetti creativi diversi, dalla sceneggiatura, alle immagini, alla regia, alla coreografia, alle scenografie.

Un problema peculiare si era posto per la regia teatrale, che non sembra poter essere annoverata di per sé tra le opere protette, ma va ragionevolmente assimilata alla prestazione degli artisti interpreti ed esecutori, oggetto di un diritto connesso che però si configura a sua volta come un’esclusiva. Risulta quindi logico ritenere che ciò valga anche per il peculiare allestimento delle luci di uno spettacolo, quando queste costituiscono una componente rilevante di esso, nella percezione del pubblico, il che è quello che accade di regola.

Diritti esclusivi, naturalmente, non significa diritti senza eccezioni. Anche per le opere protette dal diritto d’autore sono infatti codificate una serie di “utilizzazioni libere”, ammesse essenzialmente per finalità di pubblico interesse, come quelle didattiche, di cronaca e di citazione, e sempre sul presupposto che non facciano “concorrenza” alle opere protette e non ne pregiudichino lo sfruttamento economico.

Al riguardo si deve anzi segnalare una recentissima novità: il riordino delle misure a favore del cinema e dell’audiovisivo operato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 ha interessato anche i diritti di proprietà intellettuale, introducendo una serie di regole speciali per le opere che beneficeranno dei vari incentivi governativi, che la legge mira a riordinare. Questo regime speciale, che sta in bilico tra una nuova forma di utilizzazione libera “speciale” e una sorta di corrispettivo delle agevolazioni concesse, è anzi una delle principali innovazioni introdotte dal legislatore.

La nuova legge 220/2016

Per le opere agevolate, infatti, la nuova legge 220/2016 ha previsto quella che, almeno a prima vista, sembrerebbe configurarsi appunto come una nuova forma di utilizzazione libera di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore, dato che il suo art. 7 dispone che, “in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, secondo comma, e degli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni” – cioè delle norme della legge sul diritto d’autore che riguardano, rispettivamente, le opere in comunione e l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche (Art. 10), che l’art. 45 attribuisce al produttore, e i diritti a compenso spettanti ad alcuni dei soggetti coinvolti nella creazione, e segnatamente gli autori dell’opera, quelli delle musiche e quelli del soggetto e della sceneggiatura (Artt. 46 e 46bis) –, la Cineteca nazionale possa avvalersi delle copie di opere cinematografiche depositate presso di essa, o di altre copie delle medesime da essa stessa stampate (derogando altresì alle disposizioni sul contenuto dell’esclusiva del produttore cinematografico, ed in particolare all’art. 78ter della legge sul diritto d’autore), per “proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti, e al di fuori di ogni finalità di lucro”, purché siano trascorsi tre anni dall’avvenuto deposito (comma 2°); ed a sua volta il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale … per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionale e internazionali in Italia e all’estero, non aventi finalità commerciali” (comma 3°).

La formulazione della norma sembra indicare che il legislatore ha concepito questa eccezione all’esclusiva come una “rinuncia volontaria” da parte del produttore cinematografico, che si assoggetta a queste limitazioni come una sorta di “corrispettivo” delle agevolazioni previste dalla legge.

Tuttavia per effetto dell’agevolazione e del correlativo deposito non vengono “affievoliti” solo i diritti esclusivi del produttore, ma anche i diritti a compenso degli altri soggetti che hanno partecipato alla creazione dell’opera cinematografica, diritti di cui è quanto meno dubbio che sia legittimo il sacrificio, se non in quanto anche i titolari di essi vengano fatti beneficiare delle agevolazioni ottenute dal produttore, contrattualizzando questa eccezione nel momento in cui vengono negoziate le condizioni della loro partecipazione all’opera.

E questo rappresenta un altro esempio di come le sinergie tra proprietà intellettuale e tutela contrattuale possono essere sfruttate al meglio solo quando si sia consapevoli dell’esatta portata dei diritti coinvolti

(Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)