Brevetto per invenzione e nuovi materiali nel Design della luce

Qual è l’iter migliore in Europa per proteggere un’innovazione

 

(courtesy: Puglia Brevetti)

Anche nel mondo dell’illuminazione, il design non è solo design, ma tecnica, comunicazione e capacità di scegliere gli strumenti migliori per proteggere il plus concorrenziale che ciascuno di questi elementi – e meglio ancora il loro mix – può rappresentare sul mercato

Nell’ambito del Design la scelta di un nuovo materiale, in particolare, può incidere sull’aspetto esteriore del prodotto, e quindi essere tutelata con una registrazione per disegno o modello, che a norma dell’ art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (e della disposizione corrispondente del Regolamento sul modello comunitario) può riguardare tutto ciò da cui deriva l’aspetto di un prodotto, che sia in grado di produrre un’impressione generale nuova sugli utilizzatori informati, comprese “le caratteristiche … dei materiali del prodotto stesso”.

In tal caso, la scelta per proteggersi è tra modello comunitario (che copre in modo unitario l’intero territorio dell’Unione Europea, costituendo un titolo unico, azionabile con effetti cross-border, ossia parimenti estesi a tutto l’ambito comunitario) e modello internazionale, quest’ultimo ad “assetto variabile”, perché consente la scelta dei Paesi (anche extraeuropei: e in tal caso non rappresenta un’alternativa, ma un’aggiunta al modello comunitario) ai quali interessa ottenere la protezione.

Perché brevettare l’innovazione realizzata

Ma dall’utilizzo di un nuovo materiale possono derivare anche (e soprattutto!) vantaggi sul piano tecnico, in primo luogo sulla qualità dell’illuminazione: e se l’innovazione realizzata costituisce la soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico, ciò schiude le porte alla brevettazione, indispensabile per tutelarsi e che – a differenza dei modelli – non prevede l’“anno di grazia”, il che significa che il deposito della domanda di brevetto per invenzione deve necessariamente precedere ogni divulgazione dell’innovazione realizzata, salvo solo quelle effettuate a soggetti contrattualmente tenuti a mantenere il segreto (ed anche in questo caso la prudenza dev’essere massima, perché in caso di violazione del segreto, si è ancora in tempo per brevettare solo se lo si fa entro sei mesi dalla divulgazione abusiva).

La divulgazione a un soggetto non tenuto al segreto rende infatti l’innovazione non più brevettabile in nessun Paese del mondo, tranne i pochissimi (in Europa, solo San Marino, il che dà un margine di manovra, almeno per l’Italia) che ammettono il periodo di grazia. Anche in questo caso scegliere come e dove brevettare è assolutamente strategico.

Anzitutto va ricordato che la prima domanda presentata dà titolo per effettuare ulteriori depositi entro un anno, rivendicando la priorità di tale prima domanda, ossia facendo in modo che i requisiti di validità siano valutati sempre alla data del primo deposito, senza tener conto di quanto è stato reso pubblico successivamente, in Italia o all’estero.

Partire con una domanda di brevetto italiana è vantaggioso sul piano dei costi perché sulla base di una Convenzione tra Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Ufficio Europeo dei Brevetti si ottiene gratuitamente un rapporto di ricerca europeo, che evidenzia le eventuali debolezze del brevetto, consentendo quindi di decidere a ragion veduta se estenderlo internazionalmente o meno, se del caso in forma emendata per superare le obiezioni dell’esaminatore.

Dalla domanda europea (ma non da quella italiana) è invece possibile partire per depositare una domanda PCT (sigla di Patent Cooperation Treaty, cui hanno aderito ben 152 Paesi), praticamente una “prenotazione” delle future estensioni, che consente di allungare i tempi della scelta sull’effettuazione di esse sino a 30 mesi: anche in questo caso si ottiene un rapporto preliminare di ricerca, che dà un quadro più completo delle anteriorità e quindi della possibilità di proteggere davvero l’invenzione realizzata.

In quali Paesi estendere la validità del brevetto

Ovviamente la scelta dei Paesi ai quali estendere un brevetto (ma anche un disegno o modello) dipende dalle prospettive di sviluppo dell’attività d’impresa: vanno coperti non solo i Paesi dove si opera attualmente, ma anche quelli dove si intende estendere le proprie esportazioni o la propria produzione.

E, soprattutto, vanno sempre coperti i Paesi dove le copie vengono più frequentemente prodotte, in primo luogo la Cina: recentemente ad esempio una media impresa italiana, la Ivar di Brescia, ha fatto valere con successo un suo brevetto appunto in Cina, bloccando alla fonte un contraffattore che – da quel Paese – esportava le copie in molti Paesi chiave per il business di Ivar, perché era stata previdente e, anche se la Cina era (ed è) un mercato relativamente “minore” per i suoi prodotti, aveva saggiamente esteso anche ad essa il brevetto.

Naturalmente occorre fare i conti anche col costo della brevettazione e del mantenimento del brevetto in molti Paesi, e anche con quello del successivo enforcement: basti pensare che oggi in Europa, per difendersi da una contraffazione di brevetto, occorre di regola intraprendere una causa separata per ogni Paese nel quale i prodotti contraffattorî sono distribuiti. È infatti sufficiente che il contraffattore convenuto in contraffazione in un’unica causa per più Paesi eccepisca la nullità del brevetto per ciascuno di essi, perché la causa possa continuare solo in relazione al Paese in cui è stata instaurata e debbano essere iniziate cause separate negli altri Paesi.

Questa assurdità, per fortuna, è destinata a finire: si attende solo la ratifica della Germania (già deliberata, ma bloccata in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale tedesca su un ricorso proposto contro il nuovo sistema) perché entri in vigore il sistema del Brevetto Unitario e della Corte Unificata Europea dei Brevetti (Unified Patent Court), una giurisdizione multinazionale, comprendente una Divisione Centrale (con sede a Parigi e sedi distaccate a Londra e Monaco), una Divisione d’Appello (a Lussemburgo) e Divisioni Regionali e Locali, che giudicherà in via esclusiva – dopo un periodo transitorio di “concorrenza” con le Corti nazionali – della validità e della contraffazione di tutti i brevetti europei, sia quelli che designeranno (come oggi avviene) singoli Paesi europei, sia appunto di quelli “a effetto unitario”, ossia che costituiranno un titolo unico per tutti i Paesi aderenti al sistema (e cioè per tutti gli Stati dell’Unione, per ora ad eccezione della Spagna), potendo quindi emettere decisioni cross-border, ossia con efficacia estesa a tutti i Paesi dell’Unione Europea in cui il brevetto è in vigore, riducendo così enormemente i costi delle azioni giudiziarie (e anche quelli della brevettazione, visto che il Brevetto Unitario non andrà più tradotto e convalidato in ogni Stato in cui è destinato a produrre effetti, costando dunque molto meno).

Brevetto: con la riduzione dei costi più risorse per difendere l’innovazione

La riduzione dei costi per la brevettazione, ma anche per la difesa giudiziaria, consentirà quindi verosimilmente di liberare risorse per fare e per difendere l’innovazione, consentendo di reagire con più decisione alle violazioni dei diritti: se attualmente le cause di contraffazione vengono concentrate dai titolari dei diritti fondamentalmente sulla base del criterio dei «larger markets» (cioè attaccando i contraffattori solo nei Paesi dove la contraffazione è quantitativamente più importante), con il nuovo meccanismo diventerà più vantaggioso attaccare nel Paese produttore o in quello di prima importazione dei falsi, ottenendo una condanna valida in tutta l’Unione.

In questo senso l’Italia potrà diventare una venue competitiva per le azioni di contraffazione, tanto più che, pur avendo un notevole contenzioso brevettuale (più di 400 nuove cause ogni anno), il nostro Paese ha opportunamente scelto di avere un’unica Divisione Locale della Unified Patent Court, ubicata a Milano e di cui si è già individuata la sede, nel nuovo edificio “complementare” del Palazzo di Giustizia, già perfettamente attrezzato per accoglierla.

E dopo la Brexit non è nemmeno escluso che la sede centrale londinese della Corte possa a sua volta venire trasferita a Milano. Dunque, anche i nuovi materiali del Design della luce possono essere protetti efficacemente: ancora una volta, però, operando in modo previdente e avvalendosi di professionalità capaci di consigliare per il meglio imprese e progettisti.

(a cura di Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)