
Il ruolo della luce nel progetto architettonico è sempre più importante, tanto negli esterni, che negli interni, siano essi spazi privati o pubblici
L’allestimento di un negozio, come quello di una casa privata o di un luogo adibito a funzioni pubbliche non può più fare a meno di considerare l’aspetto relativo all’illuminazione, che diventa una vera e propria componente dell’architettura, ed anzi una componente spesso decisiva nel disegnare ed enfatizzare gli spazi, rendendoli attraenti e vivibili. Forse più che in altri segmenti della progettazione di interni, nell’illuminazione profili tecnici e profili estetici sono strettamente interdipendenti tra loro: e ciò necessariamente pone il problema della scelta degli strumenti più idonei per proteggerli.
Anzitutto gli aspetti tecnici, come la scelta di una soluzione di illuminazione creativa o il suo inserimento con modalità innovative nel contesto architettonico – ad esempio attraverso particolari modalità di combinazione con le strutture murarie che risolvano un problema tecnico o conseguano una particolare efficacia o comodità di applicazione – possono venire tutelate attraverso la brevettazione, rispettivamente come invenzione (se l’innovazione conseguita non risulta in modo evidente dalla tecnica anteriore) o come modello di utilità (se comunque vi è un significativo incremento di utilità).
La scelta è delicata perché la protezione brevettuale è più lunga (vent’anni anziché dieci) e per molti versi più intensa di quella del modello. Nel dubbio, è sempre opportuno partire con una domanda di brevetto, salvo poi ripiegare sul modello, nel momento in cui il rapporto di ricerca europeo (gratuito per le domande di brevetto italiane, grazie ad una convenzione stipulata tra Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Ufficio Europeo dei Brevetti) evidenzi “anteriorità” insuperabili: salvo che l’innovazione sia riferibile ad un processo, è infatti sempre possibile chiedere la conversione in modello, magari avvalendosi di una domanda divisionale. La conversione, del resto, almeno in Italia è possibile anche dopo la concessione del brevetto.
In alcuni casi è ipotizzabile anche la protezione dei progetti di lavori di ingegneria, che non escludono affatto gli aspetti relativi all’illuminazione, e sono disciplinati dall’art. 99 della legge sul diritto d’autore come un diritto connesso al diritto d’autore, che non si configura come un’esclusiva (cioè come il diritto di vietare a terzi salvo il proprio consenso di sfruttare la soluzione progettata, come avviene nel caso dei brevetti), ma come un diritto ad “un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”, subordinato ad alcune formalità (l’inserimento sul progetto di una dichiarazione di riserva e il suo deposito presso il Ministero dei beni culturali), e – anche in mancanza di tali formalità – al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dallo sfruttamento non autorizzato del progetto.
E ovviamente i progetti che vengano invece mantenuti riservati possono trovare tutela come segreti commerciali, ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, ovviamente però solo in quanto elaborati progettuali: di per sé le soluzioni tecniche effettivamente realizzate che in tal modo siano divulgate entrano invece nel dominio pubblico.
Ed anche il software che gestisce un sistema di illuminazione può godere di una triplice tutela: il programma per elaboratore è considerato proteggibile sotto il profilo del diritto d’autore, dunque solo per la specifica forma espressiva usata, in particolare nel codice sorgente, e non per l’idea che vi sta alla base.
Se però esso risolve un problema tecnico non si può escludere la tutela brevettuale, ovvero, se viene mantenuto riservato, in particolare facendo ricorso a mezzi tecnici di protezione, quella già ricordata dei segreti commerciali, che è sempre relativa alle intrusioni nella sfera di riservatezza dei legittimi detentori delle informazioni protette.

Interior Design: la luce come componente integrata al progetto
Quanto invece agli aspetti estetici dell’Interior Design della luce, essi rientrano a pieno titolo nella progettazione architettonica, la cui protezione ha come presupposto la sola creatività. Benché infatti si parli di “design”, questi progetti vanno inclusi nelle opere di architettura e non in quelle del disegno industriale, che per la protezione autorale richiedono invece l’ulteriore requisito del valore artistico.

Naturalmente il vero problema consisterà nell’esatta identificazione di quanto è tutelabile; e poiché la luce è solo una componente del progetto, difficilmente essa potrà essere tutelata autonomamente (anche se ciò non si può escludere a priori), ma verosimilmente si integrerà al resto del progetto di Interior Design, configurando, a seconda dei casi, un’opera collettiva o (più frequentemente) un’opera in comunione: in questi casi, decisiva è la corretta contrattualizzazione della ripartizione e della cessione dei diritti.
Il diritto dei segni distintivi
Ma vi è anche un’ulteriore possibilità di tutela, non meno significativa, ed è quella fondata sul diritto dei segni distintivi. In particolare l’allestimento di spazi commerciali può infatti assurgere a vero e proprio marchio, senza che le difficoltà della sua rappresentazione grafica possano più costituire una remora alla sua registrazione, dato che il nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea e le corrispondenti nuove norme del Codice della Proprietà Industriale introdotte in attuazione della parallela Direttiva di armonizzazione ammettono ora pressoché ogni forma di rappresentazione che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente intellegibile, durevole e oggettiva, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, poi codificati dal legislatore.
E non vi è dubbio che l’uso sapiente della luce nell’ambito dell’allestimento di un locale (ad esempio un negozio e la nostra esperienza di consumatori, prima ancora di quella dei progettisti, può fornire molti spunti in tal senso) possa contribuire a caratterizzare e quindi contraddistinguere un’attività commerciale, e più in generale la complessiva “esperienza di acquisto”, che magari può essere riprodotta, sempre con i suoi effetti di luce, anche nel corrispondente sito web.
Naturalmente la tutela come marchi di questi allestimenti, comprese le componenti “luminose” di essi, presuppone che questi non conferiscano al servizio o al prodotto contraddistinto un “valore sostanziale”: il che non significa, beninteso, che solo allestimenti “brutti” possano essere tutelati come marchio, ma piuttosto che quella estetica non sia la motivazione principale di gradimento dei consumatori, i quali vi ricolleghino dunque principalmente valori comunicazionali, come simbolo di un determinato produttore o prestatore di servizi.
Ancora una volta, dunque, sarà decisiva la presenza, a fianco dei progettisti e delle imprese, di un professionista che sia in grado di dialogare attivamente con loro, nelle scelte strategiche su che cosa proteggere e come proteggerlo.
( a cura di Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)