Mercati internazionali

La protezione del copyright del prodotto italiano

(courtesy photo: Lumina)

Qual è attualmente la protezione del diritto d’autore nel Design al di fuori del nostro Paese?

Il diritto d’autore è, almeno in apparenza, la protezione più “facile” che compete al designer (e a chi abbia acquisito da lui i diritti di sfruttamento delle sue creazioni): infatti le convenzioni internazionali in materia stabiliscono espressamente che questa protezione sorge già con la creazione dell’opera, senza che possa essere imposto all’autore il rispetto di alcuna formalità. Dunque, in linea di principio, per la tutela di diritto d’autore non è richiesta alcuna registrazione, che può però servire a conferire data certa all’opera, importante nel caso di copiature.

Questa in realtà è tuttavia un’arma a doppio taglio, soprattutto nei settori più affollati di creazioni: si corre infatti il rischio di “copiare” involontariamente qualcosa che non si conosce e di dover rispondere di contraffazione anche sul piano risarcitorio, o comunque di veder vanificati i propri investimenti produttivi per realizzare in serie una creazione che poi si scopre di non poter continuare a realizzare.

Il tema è particolarmente delicato nei Paesi nei quali il Design è pienamente equiparato a ogni altra creazione artistica, e specialmente in Francia dove vige il principio dell’unité de l’art. È infatti accaduto in Francia che persino opere di limitatissima creatività, come i disegni dei pizzi, abbiano ricevuto protezione, benché gli stessi non fossero neppure entrati in produzione.

Particolare attenzione su questo mercato va dunque prestata soprattutto da parte degli importatori di prodotti di design realizzati da altri, specie nell’Estremo Oriente, dove spesso il rispetto per i diritti altrui è minore.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito

In altri Paesi ottenere protezione per il design sulla base del diritto d’autore può invece essere più difficoltoso. Negli Stati Uniti, in particolare, la useful article doctrine limita la tutela di diritto d’autore per le creazioni del design ai loro aspetti non funzionali, che però sono spesso difficilmente scindibili da quelli estetici.

Il Regno Unito, invece, conosce un istituto, lo unregistered design right che dà una protezione di 10 anni dalla prima messa in commercio o di 15 anni dalla creazione alle opere tridimensionali originali, ancorché non dotate di un particolare gradiente estetico.

Più difficile è però conseguire la protezione del design come vera e propria opera protetta dal diritto d’autore, che è ammessa in particolare per quelli che sono definiti works of artistic craftmanship e comunque con una tutela tendenzialmente limitata all’imitazione integrale o quasi integrale, essendo dunque agevole sottrarsi ad essa semplicemente apportando varianti non insignificanti al prodotto.

Come funziona in Cina?

Una situazione molto diversa sussiste in Cina. Qui, infatti, nonostante la regola che svincola la protezione di diritto d’autore dall’adempimento di formalità sia formalmente in vigore, derivando da convenzioni internazionali che vincolano anche quel Paese, l’avvenuta registrazione presso un apposito ufficio pubblico è praticamente indispensabile per ottenerne tutela nelle aule giudiziarie. Occorre dunque prestare qui la massima attenzione, per evitare autentici boomerang, come quando è l’imitatore il primo a registrare la “sua” opera.

Le nostre considerazioni

In questo scenario, in fondo la soluzione italiana, che attribuisce protezione di diritto d’autore al design solo nel caso si tratti di creazioni “artistiche” – come la lampada “Arco” dei fratelli Castiglioni, una delle prime opere a ricevere tutela a questo titolo nel nostro Paese –, per quanto sia stata criticata in passato, sembra ancora una tra le più equilibrate. Il riconoscimento degli ambienti interessati (ossia il criterio che viene oggi comunemente seguito dalla giurisprudenza per stabilire se l’opera è artistica e quindi merita questa tutela, che dura ben settant’anni dopo quello della morte dell’autore e copre anche le elaborazioni creative che riprendano gli elementi espressivi dell’opera protetta) consente infatti di raggiungere un ragionevole grado di certezza per tutti gli operatori del settore su che cosa è tutelato e che cosa non lo è, dato che si basa su indici sostanzialmente obiettivi, come il giudizio degli storici del design o la musealizzazione delle opere.

(courtesy photo: Davide Groppi)

A ciò si aggiunga che nell’Unione Europea le opere di design che siano state comunque divulgate agli ambienti interessati godono per ciò stesso di una tutela triennale, decorrente da tale prima divulgazione, contro tutte le copiature, che possono essere anche non integrali, purché sia ripreso ciò che conferisce all’opera carattere individuale rispetto al panorama preesistente (e sempre che questo carattere individuale sussista, naturalmente), a prescindere da ogni valutazione di carattere strettamente estetico. Questa protezione è però peculiare del sistema europeo e non esiste, almeno nella stessa forma, in altri ordinamenti.

Quel che è certo è che di fronte ad un quadro internazionale così disomogeneo, la via maestra per la protezione del design anche nel campo dell’illuminazione rimane sempre la registrazione, che ovviamente ha un costo (che può però essere “ridimensionato” attraverso i depositi multipli, ossia di più opere insieme), ma alla quale vale sempre la pena di ricorrere, almeno per le proprie creazioni più significative, scegliendo accuratamente anche i Paesi cui estenderla, che devono comprendere sia i principali mercati di sbocco, sia gli Stati in cui hanno sede i più importanti produttori.

E naturalmente occorre sempre riflettere bene su come proteggere le proprie creazioni di design: una nuova lampada, un nuovo sistema di illuminazione comprendono normalmente componenti ed aspetti diversi, che possono ricevere diverse forme di protezione: come brevetti per invenzione, come modelli di utilità, come design e anche come marchi di forma.

E talora alcune di queste protezioni possono persino coesistere sullo stesso oggetto, pur avendo ovviamente presupposti e contenuto diversi: anche in sede di contrattualizzazione del rapporto tra produttore e designer queste diverse forme di tutela vanno prese in attenta considerazione, per non rischiare di scoprire che si è ceduto quel che non si voleva cedere o non si è acquistato quel che si pensava di acquistare.

Un’attenta assistenza legale per la scelta delle migliori strategie di difesa e per la corretta formulazione degli accordi è quindi indispensabile, tanto più nella prospettiva globale con la quale dobbiamo sempre più abituarci a fare i conti.

(a cura di Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)