
Il rispetto dei diversi ruoli dei soggetti implicati nella creazione di un nuovo prodotto di illuminazione e l’esigenza di un’adeguata contrattualizzazione preventiva di essi sono anche maggiori nei settori influenzati dalle nuove tecnologie e in particolare dalla stampa 3D.
Nell’iter di creazione di un nuovo prodotto di illuminazione è opportuno introdurre nei contratti di vendita/fornitura dei propri prodotti e servizi clausole volte a disciplinare i
diritti ed obblighi dell’acquirente di questi prodotti e servizi, in particolare in modo da impedire o limitare contrattualmente a tali acquirenti (siano essi privati o concorrenti) l’effettuazione di scansioni digitali o comunque di copie del prodotto, così da poter eventualmente opporre, più facilmente, in presenza di copie non autorizzate, la violazione dell’obbligazione contrattuale (direttamente all’obbligato) o comunque la lesione del proprio credito (agli altri soggetti coinvolti).
Un’adeguata contrattualizzazione (naturalmente accompagnata dall’utilizzazione appropriata dei diritti della proprietà intellettuale, che tenga conto delle criticità delineate sopra) potrà infatti consentire anche al singolo designer e al singolo autore di generare reddito mettendo le proprie creazioni a disposizione dei terzi che intendano riprodurle attraverso la loro stampante 3D, semplicemente valendosi del proprio sito internet (o di siti internet “intermediari” come già oggi avviene per le c.d. “APP”), senza dover compiere particolari investimenti in macchinari e/o impianti industriali, dato che il prodotto finito potrà essere stampato direttamente nelle case dei consumatori finali, eventualmente integrando le componenti di design innovativo con componenti standard in comune commercio.

La necessità di una corretta contrattualizzazione
La contrattualizzazione delle relazioni tra i diversi operatori è ancor più importante nella prospettiva, parimenti segnalata, di far sì che questa nuova tecnologia rappresenti in futuro anche un valido strumento di sviluppo di nuove creazioni, consentendo l’accesso diretto al mercato a tutti gli innovatori, senza che questi debbano necessariamente “passare” (com’è avvenuto sino ad oggi) per il giudizio di soggetti terzi che finanzino il progetto e/o ne valutino la fattibilità economica del processo di industrializzazione, con la rivoluzionaria conseguenza che anche il mercato degli “oggetti” (come sta già avvenendo oggi per quello del food e dei contenuti digitali), potrebbe in futuro diventare un mercato costituito da una molteplicità di nicchie dove cioè ognuno potrà avere esattamente quello che desidera e non sarà vincolato ad un’offerta più o meno ampia di prodotti standard. Proprio il settore dell’illuminazione ha anzi visto in questo campo alcune esperienze estremamente interessanti anche nel nostro Paese (come nel caso del progetto ‘Natevo’ di Flou).
L’importanza di una corretta contrattualizzazione sarà del resto accresciuta anche dalla circostanza che la probabile proliferazione di progetti “home-made” renderà più incerto anche il giudizio di validità dei diritti di proprietà industriale esistenti, posto che si verrà a creare una galassia sterminata di ‘prodotti diffusi’ sul mercato e tra gli operatori del settore (proprio perché in molti casi si potrà aggirare la fase di valutazione industriale con conseguente scrematura di progetti poco appetibili sotto il profilo economico e/o tecnico-industriale) e quindi costituenti un immenso bacino (difficilmente monitorabile) di potenziali anteriorità invalidanti di brevetti e design successivi.
In questi nuovi scenari, dunque, una sfida fondamentale sarà rappresentata, ancor più di oggi, dalla titolarità e dalla gestione dei singoli diritti: la facilissima condivisione via internet e l’acquisita interattività del web (Tizio pubblica il primo file, Caio lo aggiorna, Mevio lo modifica, ecc.) in un ambiente anche solo parzialmente “open”, potrebbe infatti creare non pochi problemi in merito alla stessa titolarità del singolo diritto, problemi che potrebbero aumentare esponenzialmente ove il singolo progetto venga eventualmente finanziato mediante il c.d. “crowdsourcing”.

A proposito di titolarità dei diritti sul progetto
Per tutelarsi almeno nei limiti del possibile, i progettisti dovranno quindi essere sempre attenti a chiarire contrattualmente le possibilità di utilizzo e soprattutto elaborazione dei propri lavori, e a loro volta gli “sviluppatori di secondo livello” dovranno prestare sempre molta attenzione alla liceità della loro condotta ottenendo eventualmente autorizzazioni espresse per le loro integrazioni e/o migliorie.
Allo stesso modo, chi dovesse accedere a forme di finanziamento condiviso, dovrà prestare attenzione a disciplinare (in un senso o nell’altro) la titolarità degli eventuali diritti nascenti dal progetto, escludendo o riconoscendo espressamente che il finanziamento erogato comporta una cessione totale o parziale della relativa titolarità sui diritti stessi.
Le piattaforme di (lecita) condivisione dei vari files di progetto (e a fortiori dei files che consentono la stampa 3D dei relativi prodotti o dei componenti di essi) dovranno poi sicuramente accertarsi (o comunque farsi garantire sul punto) che il soggetto che procede all’uploading del singolo file sulla piattaforma stessa sia l’effettivo autore del progetto e l’esclusivo titolare di ogni diritto ad esso connesso, facendosi manlevare da ogni possibile responsabilità nei confronti di terzi ove il progetto dovesse successivamente risultare di titolarità di soggetti diversi o comunque costituisse violazione di diritti di terzi.
Particolare attenzione, ove si voglia acquisire una valida esclusiva brevettuale sul diritto relativo a uno specifico progetto, andrà poi prestata ad evitare divulgazioni non volute del progetto a soggetti terzi (ove questi non siano vincolati da accordi scritti di riservatezza).
Analogamente occorrerà accertare (cosa non sempre facilissima specie in rete ove è prassi identificarsi con nickname privi di alcuna rilevanza nel mondo reale) che il soggetto astrattamente intenzionato a cedere i diritti sul singolo progetto non sia già titolare di diritti registrati anteriori, anche qui facendosi rilasciare idonee garanzie: fermo restando che l’efficacia di tali manleve è sempre subordinata all’effettiva solvibilità del soggetto che presta la garanzia. E dunque gli strumenti assicurativi potranno costituire una importante componente di questa attività.
Come la rete Internet, anche il mondo della stampa 3D apre dunque prospettive nuove e in buona parte ancora difficilmente prevedibili, che le imprese, i progettisti e i giuristi che li assistono dovranno abituarsi a gestire con flessibilità, avvalendosi non soltanto delle previsioni “specialistiche” del diritto della proprietà intellettuale, ma prima di tutto degli istituti fondamentali del diritto civile e commerciale, adattandoli dinamicamente alle nuove realtà. Più che di nuove norme, abbiamo tutti bisogno di un pensiero non meno aperto dei nuovi mercati in cui le tecnologie innovative ci stanno introducendo.
(a cura di Avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)