Progetto e Prodotto

Diritti Ip, brevetti e marchi per nuove tecnologie della luce

(courtesy photo: MISE Ministero dello Sviluppo Economico)

L’attuale fase economica rende sempre più importante tutelare i valori della nostra innovazione e della nostra capacità di comunicazione, avvalendosi degli strumenti offerti dai diritti della proprietà intellettuale: in ciò l’industria dell’illuminazione non fa eccezione, anzi la meritata fama di eccellenza che essa gode nel mondo la rende bersaglio di imitazioni e agganciamenti parassitari dai quali è necessario tutelarsi nel modo più efficace, tanto più nell’attuale tragica contingenza legata alla pandemia.

Gli strumenti per la tutela

Tra i possibili oggetti di questa tutela, assumono una particolare importanza le
forme dei prodotti: perché la forma di un prodotto è, soprattutto (ma non solo)
per i prodotti di massa, tra i quali rientrano molto spesso quelli dell’illuminazione,
il primo elemento con cui il pubblico viene in contatto, assumendo quindi spesso un
valore decisivo per determinare il successo o l’insuccesso di quel prodotto.

Proteggere la forma dei prodotti contro le imitazioni è quindi fondamentale per mantenere la competitività delle nostre imprese, difendendo le posizioni di mercato che il “Made
in Italy” dell’industria dell’illuminazione ha saputo conquistarsi in questi anni, grazie
alla forte creatività e alle indiscutibili capacità tecniche di cui ha dato prova.

Sotto il primo profilo la registrazione come disegno o modello, naturalmente non solo
in Italia, ma anche nei principali mercati di destinazione dei prodotti che si realizzano
e, prima ancora, di quelli dai quali più frequentemente provengono le copie (in primis
quelli dell’Estremo Oriente) rimane strumento privilegiato, specie se si ha l’accortezza
di avvalersi delle opportunità che offre la registrazione multipla, che riduce significativamente i costi della protezione.

È bensì vero, infatti, che dopo la sentenza nel caso Cofemel della Corte di Giustizia europea (e anche dopo la successiva sentenza Brompton) sembrano essere caduti i limiti che in alcuni Paesi dell’Unione Europea limitavano il ricorso alla tutela di diritto d’autore, anche se in Europa permangono significative differenze nell’ambito di protezione di disegni e modelli, da una parte, e opere del design protette dal diritto d’autore, dall’altra.

Fuori dall’Europa, specialmente nel Far East asiatico, la registrazione come modello, magari “rafforzata” da un preventivo assessment di validità richiesto alle competenti autorità amministrative locali, rimane la strada privilegiata per ottenere protezione  con ragionevoli possibilità di successo.

Il “prodotto simbolo”/Proteggere la creatività tecnica

Né va mai trascurato che l’aspetto esterno del prodotto può assurgere a vero e proprio segno distintivo dell’impresa, specie se sostenuto e presentato come tale da adeguate campagne pubblicitarie “mirate”: i prodotti-simbolo di un’impresa, in cui il motivo di apprezzamento del pubblico risiede più nella fiducia nei confronti del produttore, che nell’attrattività della forma in sé e per sé considerata, devono essere protetti anche (e, talvolta, soltanto) sotto questo profilo, non meno importante in un’epoca come la nostra, nella quale la comunicazione per immagini prevale rispetto a quella verbale.

Allo stesso modo la creatività tecnica dev’essere protetta ogni volta che è possibile farlo e quando essa rappresenta un significativo plus concorrenziale, la cui detenzione in esclusiva rappresenta un valore aggiunto apprezzato sul mercato dai potenziali acquirenti, sicché essere gli unici che possono legittimamente adottarlo nei propri prodotti consente di spuntare prezzi più alti e acquistare la reputazione di impresa innovativa.

Sono molteplici gli aspetti dell’industria dell’illuminazione che si prestano a venire protetti con il brevetto per invenzione (e, dove questa tutela è ammessa, per modello di utilità, se si tratta di creazioni di forma non inventive, ma idonee a conferire al prodotto una particolare efficacia o comodità di applicazione o di utilizzo): da quelli elettronici, come sensori e software di controllo, a quelli meccanici, agli stessi procedimenti produttivi.

Né va trascurata la protezione che si può conseguire per le stesse APP del web legate al mondo della luce, talvolta anche attraverso il diritto d’autore sul software in sé considerato (e la tutela del segreto, se si ha l’accortezza di adottare ragionevoli misure, tecniche e contrattuali, per prevenire le fughe di informazioni).

Sempre il diritto d’autore e il segreto sono importanti per tutelare i progetti e, ove
possibile le banche di dati, anche commerciali. Ed ovviamente tutti questi diritti
possono essere sfruttati anche mediante licensing e accordi di technology transfer,
anch’essi sempre più importanti anche per ridurre l’incidenza dei costi di trasporto verso i mercati più lontani, purché comprendenti clausole cautelative, che tengano
conto soprattutto dell’esigenza di bloccare in tempi rapidi l’attività dei licenziatari infedeli e dunque considerino attentamente in anticipo le regole processuali dei Paesi nei
quali il licenziatario opera.

ll design della luce e la protezione sul web

Anche per il design della luce, però, la nuova frontiera è rappresentata dalla rete web,
che ha visto un aumento esponenziale elle transazioni, sia in prodotti originali,
sia, inevitabilmente, in copie.

Ed anche in questo caso proteggersi prima è fondamentale: le strategie di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale su Internet devono quindi comprendere anzitutto la ricerca e il monitoraggio della rete e l’adozione di reazioni graduate a seconda della maggiore o minore pericolosità della potenziale violazione, che vanno dalla sorveglianza dei contenuti e dalla ricerca di informazioni sul titolare del sito illegittimo; passano per la ricerca di contatti confidenziali con lo stesso, per cercare di risolvere in via amichevole il conflitto e altrimenti procurarsi prove della sua malafede; l’invio di diffide; e l’instaurazione di procedure arbitrali.

Gli Internet service providers e le piattaforme di commercio elettronico sono stati più volte (e in varie giurisdizioni, compresa in un caso, purtroppo rimasto pressoché isolato, quella cinese) ritenuti responsabili in caso di mancata rimozione di materiale che in base alle informazioni in loro possesso doveva ritenersi sospetto di contraffazione, e persino Amazon ha perso in Italia un’importante causa contro il titolare di un marchio i cui prodotti erano venduti illegittimamente sul suo marketplace.

Sempre nel nostro Paese, inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza italiana è più volte intervenuta in via amministrativa per chiudere i siti web clone che vendono marchi contraffatti, e parimenti l’Autorità delle telecomunicazioni ha adottato nel 2015 la risoluzione 680/13/ CONS, che prevede una procedura rapida, economica e semplificata per la rimozione di contenuti online che violano il copyright, in particolare in caso di urgenza. Entrambi gli interventi si sono rivelati efficaci e sono stati finora ampiamente utilizzati.

La “morale” che si ricava da questa rapida rassegna di strumenti giuridici a disposizione delle imprese e di esempi di enforcement di successo da parte di chi questi strumenti ha utilizzato nel modo appropriato è che investire nella proprietà intellettuale è sempre premiante, anzitutto perché consente di non cedere importanti quote di mercato alle copie, ma anche per i risultati in termini risarcitorî.

La scelta tra tutela civile e penale (e anche per un mix tra le due) non può essere presa a priori, ma va fatta caso per caso, tenendo conto delle diverse forme che il fenomen contraffattorîo assume: come sempre, con un attento “lavoro di squadra” tra impresa,
consulenti in marchi e brevetti e legali veramente specializzati in questo campo.

(a cura di avv. Prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)