
I più recenti sviluppi della rete Internet, con l’adozione di nuove tecnologie e l’avvento del cosiddetto IoT, cioè l’Internet delle cose e ora della stampa 3D, che della rete costituiscono in qualche misura il corrispettivo nel mondo delle cose materiali, non pongono più soltanto problematiche in tela di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale..
Emblematiche in rete sono oggi le tecnologie relative alla c.d. impronta digitale, che consentono il riconoscimento dell’utente non più attraverso la password, ma, appunto, servendosi della sua impronta digitale, ovviamente con sistemi che rendono sempre più difficile sostituirsi al titolare semplicemente rilevando la sua impronta da oggetti che ha toccato.
Dagli algoritmi della rete alle nuove Apps e agli strumenti elettronici sempre più avanzati chiamati a permettere la migliore utilizzazione delle potenzialità della rete, assistiamo in questo campo più che in ogni altro alla compresenza, spesso sinergica, di una molteplicità di innovazioni per le quali l’ordinamento appresta forme di tutela diverse – dai brevetti al diritto d’autore e al segreto industriale – che sono talvolta alternative, ma in alcuni casi possono almeno in parte concorrere o integrarsi fra loro. E ovviamente gli impianti di illuminazione, componente essenziale della nostra vita di ogni giorno, si prestano particolarmente all’applicazione di queste tecnologie.
Ripensare le forme di protezione
Tutto questo inevitabilmente impone di ripensare anche le forme di protezione delle innovazioni che riguardano questi settori, sempre più decisivi nella nostra economia, il che richiede anche al giurista uno sforzo creativo, anzitutto per comprendere e poi per gestire e tutelare al meglio (ma anche per far diventare matrici di nuova innovazione proteggibile) queste nuove realtà.
Nell’ambito delle tecnologie della rete e delle sue applicazioni è anzitutto necessario riconsiderare la stessa nozione di innovazione, che eravamo abituati a riconoscere primariamente nelle soluzioni, mentre è sempre più frequente che ad essere inventivo sia lo stesso fatto di porsi un determinato problema tecnico.
Emblematica in questo senso è una nota pronuncia del Tribunale di Milano (recentissimamente confermata dalla Corte d’Appello, che ha condannato il contraffattore – Samsung – a un risarcimento di quasi 4 milioni di Euro), relativa ad un’importante applicazione tecnica in materia di telefonia mobile (l’assegnazione selettiva delle SIM in telefoni che ne portino più d’una), in cui uno degli aspetti che è stato valorizzato, nella chiave di valutare il carattere inventivo del trovato di cui si discuteva – anzitutto dalla consulenza tecnica e poi dalla pronuncia giudiziaria – era rappresentato dalla circostanza che «..Il problema risolto dal brevetto non è in alcun modo menzionato nei documenti citati, cosicché non vi è nulla (…) che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema, e tanto meno alla sua soluzione».
Quando sussistono questi presupposti, è chiaro che la brevettazione è una scelta che dev’essere considerata, almeno se il problema individuato in modo originale può aprire, una volta risolto, spazi significativi di sviluppo commerciale per i prodotti, non necessariamente materiali, che ne incorporano la soluzione: senza dimenticare, comunque, che anche in questo caso l’ambito di protezione è segnato dalle rivendicazioni, di cui è quindi specialmente importante in questi casi cercare di allargare il campo il più possibile, a coprire tutte le possibili varianti, impedendo facili aggiramenti.
Se invece non si ritiene che questi spazi siano significativi, tanto da giustificare i costi della brevettazione, la strada da seguire è quella di creare le condizioni perché non siano altri che, brevettando la stessa idea, possano poi ostacolare l’attività che si intende comunque porre in essere: il che si ottiene nel modo più semplice divulgando l’idea, in modo da privarla di novità e quindi da renderla non più monopolizzabile.
(a cura di avv. prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano – galli.mi@iplawgalli.it)