
Anche nel campo del design – e in particolare del design dell’illuminazione – il rapporto tra Università e mondo dell’industria e delle professioni è sempre più intenso e foriero di opportunità e stimoli reciproci. Dagli stage presso imprese e professionisti inclusi nel curriculum accademico o di master post-laurea alle tesi di laurea o di dottorato svolte almeno in parte presso questi stessi soggetti, mediante la realizzazione di veri e propri progetti di nuovi prodotti, gli esempi di queste forme di collaborazione non si contano e costituiscono ormai un irrinunciabile momento formativo per le nuove generazioni
Il campo di questa proficua cooperazione non è del resto limitato a quella che oggi viene chiamata la “Terza Missione” dell’Università, ossia (uso qui la definizione che viene data dal mio Ateneo, particolarmente attivo in questo campo) “l’insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio territorio di riferimento, sia attraverso azioni di valorizzazione economica della conoscenza che più in generale attraverso attività ed eventi di ordine culturale, sociale e di divulgazione della scienza”, ma lo è anche in relazione alle due missioni più tradizionali dell’Università, ovvero l’insegnamento e la ricerca.
Sapersi muovere fra le opportunità e i problemi
Tuttavia anche in questo caso le opportunità e i problemi vanno di pari passo, o meglio: per cogliere le prime e prevenire (o creare le premesse per risolvere più agevolmente) i secondi, è necessario sapersi orientare tra i diritti e gli obblighi reciproci dei soggetti coinvolti, contrattualizzandoli in modo adeguato e rispettoso dei diritti di tutti, essendo consapevoli delle possibili criticità, così da poterle gestire al meglio.
Mentre infatti i rapporti di ricerca dei privati con le Università – che implicano l’attività del personale “strutturato” di esse – si collocano in un campo nel quale già esistono disposizioni di legge specifiche ( anche se non sempre di agevole interpretazione) che facilitano l’attribuzione dei diritti sulle creazioni e le innovazioni, tecniche o estetiche, conseguite nell’ambito di tali rapporti, il nostro ordinamento non contempla disposizioni ad hoc per le ipotesi in cui siano gli studenti (o i dottorandi) a realizzare queste creazioni, da soli o in collaborazione con i loro docenti o con i privati presso i quali svolgano attività di ricerca in convenzione con l’Università o con entrambe le figure.
Norme specifiche per l’attribuzione dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti adibiti ad attività di ricerca delle Università e nelle altre istituzioni pubbliche di ricerca sono quelle previste dagli artt. 64 e 65 del Codice della Proprietà Industriale. La seconda disposizione, in particolare, attribuisce direttamente ai docenti ed ai ricercatori i diritti anche patrimoniali (incluso il potere di disposizione) sui risultati brevettabili delle loro ricerche (e verosimilmente sul knowhow tutelabile come segreto commerciale, anche se qui può esserci qualche dubbio in più sulla sussistenza della medesima ratio legis, che consente l’applicazione analogica della norma, considerando che i risultati della ricerca universitaria dovrebbero per definizione essere destinati ad essere resi pubblici, cosa che il brevetto consente, ma il segreto ovviamente no).
Tuttavia l’ultimo comma della norma esclude espressamente dal proprio campo d’applicazione i risultati delle ricerche universitarie e degli enti pubblici di ricerca che siano state realizzate nell’ambito di «ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati» e di «specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore».
Nel caso di ricerche eterofinanziate ritornano ad essere applicabili le norme generali, dell’art. 64 del Codice, che distinguono tra invenzioni realizzate «nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego», in cui i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro (salvo il suo obbligo a corrispondere al dipendente un equo premio se l’attività inventiva non era prevista come oggetto del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita, e fermo in ogni caso il diritto dell’inventore ad essere indicato come tale nella domanda di brevetto), e invenzioni realizzate al di fuori delle attività contrattuali (caso tutt’altro che infrequente nelle invenzioni universitarie), in cui invece i diritti patrimoniali restano in capo all’autore dell’invenzione, che quindi può disporne in proprio (salva solo un’opzione a favore del datore di lavoro, che però presuppone che l’invenzione «rientri nel campo di attività» di quest’ultimo, cosa non necessariamente esclusa per le Università, che oggi non di rado danno vita a spin off proprio per lo sfruttamento dei risultati delle proprie ricerche).
Più semplice la regolamentazione del design: qui operano l’art. 38 del Codice della Proprietà Industriale, che attribuisce al datore di lavoro, salvo patto contrario, i diritti patrimoniali sui disegni o modelli creati dai dipendenti «in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni», fermo sempre il loro diritto morale ad essere indicati come autori, e la disposizione “gemella” dell’art. 12-ter della legge sul diritto d’autore, dalle quali si ricava a contrario che i diritti sulle opere create al di fuori delle loro mansioni spettino invece agli autori, anche quando sono dipendenti.
Non vi sono in questo caso altri diritti né di opzione, né di prelazione a favore del datore di lavoro (che però potrà far valere, come inadempimento contrattuale ed eventualmente come presupposto di un atto di concorrenza sleale, ove vi sia un sfruttamento commerciale, la violazione al dovere di fedeltà di cui il dipendente si sia in ipotesi reso responsabile); e non vi sono deroghe a questa disciplina generale per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia un’Università o un ente pubblico di ricerca.
La situazione degli studenti e dei dottorandi però è diversa. Essi non sono dipendenti dell’Università ed anzi è quest’ultima che presta un servizio di formazione a loro favore, nel quale può inquadrarsi anche un’attività di ricerca o di progetto effettuata dallo studente, in proprio o presso l’Università stessa o presso i soggetti privati che con essa siano convenzionati.
In realtà, in un caso di cui si è molto parlato, ad uno studente che aveva collaborato, nell’ambito della redazione della sua tesi, alla realizzazione di un brevetto è stato riconosciuto sia il diritto morale ad esserne riconosciuto coautore – sul presupposto, discusso in causa, che avesse apportato un contributo inventivo –, sia l’equo premio attribuito ai dipendenti inventori che abbiano compiuto l’invenzione nell’ambito del loro rapporto, ma al di fuori delle proprie mansioni retribuite.
Si può tuttavia dubitare della bontà di questa soluzione, proprio perché un rapporto di lavoro subordinato nel caso di uno studente universitario non ricorre: allo stesso andrebbero semplicemente applicati i principî generali e dunque gli andrebbe attribuita la titolarità (integrale o parziale, a seconda che sia inventore unico o coinventore) in capo all’autore dei diritti anche patrimoniali sull’invenzione. E lo stesso dovrebbe dirsi per le opere di design.
Dunque, per prevenire ogni contestazione, il tema dell’appartenenza dei diritti patrimoniali sulle creazioni che vengano realizzate dagli studenti o dai dottorandi andrà disciplinato espressamente nella convenzione stipulata tra il privato e l’ente, ponendo a capo di quest’ultimo (e curando che venga rispettato!) anche l’obbligo di procurarsi il preventivo consenso dello studente all’attribuzione dei diritti concordata, che comunque potrà riguardare solo i diritti patrimoniali: il diritto di essere indicato come autore è infatti indisponibile, dovendosi qualificare come diritto della personalità, e andrà quindi in ogni caso rispettato, naturalmente sul presupposto che effettivamente competa, ossia che lo studente abbia effettivamente compiuto un’attività inventiva o creativa.
Occorrerà verificare preventivamente anche la compatibilità degli accordi raggiunti con i regolamenti di ateneo in materia di invenzioni e di ricerche o progettazione, anche qui per evitare possibili contestazioni successive.
(a cura di avv. prof. Cesare Galli, Studio IP Law Galli, Milano)