Automotive e lighting design

L’importanza di proteggersi al meglio

 

Automotive e lighting design

Il mondo dell’illuminazione sta acquistando un’importanza sempre crescente anche in relazione all’automotive: le soluzioni tecniche innovative, ma anche il design dei sistemi, le luci sulla plancia e l’illuminazione all’interno dell’autovettura rappresentano infatti spesso plus estremamente significativi, che possono determinare il successo o l’insuccesso di una vettura

Naturalmente – anche nel caso dell’automotive – la protezione delle innovazioni, tecniche o estetiche, è possibile ricorrendo agli strumenti previsti dal diritto industriale, in particolare brevetti per invenzione e per modello di utilità (i primi invocabili per tutelare in esclusiva per vent’anni le soluzioni originali di un problema tecnico, i secondi per proteggere per un decennio le forme che, pur senza essere inventive, conferiscono al prodotto una speciale efficacia o comodità di applicazione o di impiego) e registrazioni per disegno o modello.

Sui modelli di utilità

I modelli di utilità proteggono solo in pochi Paesi (tra cui l’Italia e la Spagna, ma non la Germania, dove il nome di modello di utilità viene dato ad un brevetto per invenzione concesso senza esame preventivo di validità e che come tale non gode della presunzione di validità, ma ha comunque gli stessi requisiti degli altri brevetti), le forme utili che, pur non comportando attività inventiva, rappresentano un progresso tecnico sotto il profilo della particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Come per i brevetti per invenzione, i confini della protezione dei modelli di utilità sono segnati dalle rivendicazioni, anche se essa si estende alle forme che conseguano pari utilità utilizzando lo stesso concetto innovativo, e cioè in pratica alle forme equivalenti.

I disegni o modelli, registrati e non registrati, proteggono invece le forme che siano nuove e possiedano carattere individuale, ossia che producano sull’utilizzatore informato un’impressione generale diversa rispetto a quella suscitata dalle forme precedentemente registrate o divulgate nell’ambito degli ambienti interessati dell’Unione Europea.

Mentre i modelli non registrati sono automaticamente protetti sull’intero territorio dell’Unione Europea, e solo su questo, la registrazione ha efficacia territoriale diversa a seconda che si sia fatto ricorso a:

a) disegno e modello registrato italiano (l’ufficio competente in ordine alla presentazione e al rilascio della registrazione è l’UIBM a Roma) e l’efficacia è estesa al solo territorio nazionale;

b) disegno o modello registrato comunitario (l’Ufficio competente è l’UAMI e l’efficacia è estesa all’intero territorio dell’Unione Europea);

c) disegno o modello registrato internazionale (l’Ufficio competente è la WIPO e l’estensione dipende dai Paesi designati, scelti dal richiedente).

La scelta tra queste diverse forme di registrazione dipende naturalmente dall’estensione territoriale del mercato a cui l’imprenditore intende rivolgersi e, di conseguenza, i soggetti verso i quali l’imprenditore ha interesse a far valere la propria esclusiva.

In tutti i casi in Italia (e nel resto d’Europa, essendo la legislazione sostanzialmente uniforme) la registrazione conferisce al titolare, a norma dell’art. 41 C.P.I. (e della norma corrispondente del già richiamato Regolamento sul modello comunitario) il diritto di vietare a terzi l’uso di modelli eguali o tali da produrre sull’utilizzatore informato la stessa impressione generale, sulla base di una valutazione d’insieme.

Inoltre, per il solo modello non registrato, l’esclusiva non è opponibile ai soggetti che siano in grado di dimostrare di avere realizzato il proprio prodotto mediante una progettazione indipendente, ossia ignorando l’esistenza del modello non registrato anteriore.

Un problema particolare

Un problema particolare si pone per i ricambi, cioè per i pezzi destinati al ripristino dell’aspetto esteriore del prodotto, fanaleria compresa: proprio partendo dall’esperienza dell’automotive, infatti, il legislatore europeo ha introdotto nella Direttiva del 1998 e poi nel Regolamento del 2002 sul modello comunitario la cosiddetta “clausola di riparazione”, che esclude l’opponibilità dei diritti di esclusiva nascenti da un disegno o modello avente ad oggetto i componenti del prodotto complesso nei confronti del produttore indipendente di pezzi di ricambio (clausola su cui ritorneremo ampiamente in prosieguo): dunque, se il modello tutela la forma dell’auto nel suo complesso, non può essere invocato per far cessare la produzione e la vendita di ricambi della sola fanaleria.

Almeno in parte diverso è il caso in cui la forma della fanaleria sia autonomamente protetta con una registrazione per disegno o modello, ossia con una registrazione relativa a questa sola componente della vettura.

Questo, almeno in alcuni casi, è effettivamente possibile. Viene infatti in considerazione al riguardo il disposto dell’art. 31 C.P.I. (e della corrispondente norma dell’art. 3 del Regolamento n. 6/2002/CE sul modello comunitario), che individua quale possibile oggetto di tutela come disegno e modello “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte”.

D’altro canto, la fanaleria e in genere gli elementi illuminanti, interni o esterni della vettura rispondono al requisito della visibilità durante la normale utilizzazione previsto dall’art. 35 del Codice (e dall’art. 4 n. 2 del Reg. n. 6/2002/CE), cosicché lo stesso risulta astrattamente proteggibile con la registrazione per disegno o modello (e, anche in difetto di registrazione, con il modello comunitario non registrato, come si è detto protetto contro la copiatura per tre anni dalla prima presentazione al pubblico).

Quando questi elementi, pur autonomamente tutelati, entrano a far parte di un prodotto complesso, qual è l’automobile, la clausola di riparazione può comunque trovare applicazione, a meno che non si tratti di elementi opzionali e non di serie, nel qual caso si è sostenuto che non vi è un aspetto “originale” del prodotto complesso da ripristinare, anche se in realtà, anche rispetto alle componenti opzionali, uno spazio per l’applicazione di questa clausola sussiste, almeno per le componenti che nell’automobile sono presenti in numero superiore a uno ed in posizione tendenzialmente simmetrica, come tipicamente avviene per la fanaleria.

Va però sottolineato che la clausola di riparazione opera come eccezione all’esclusiva unicamente in relazione ai diritti su disegno o modello: in materia di brevetti per invenzione e per modello di utilità la tutela è piena e non patisce eccezioni, nemmeno quando la contraffazione sia diretta al ripristino di veicoli danneggiati.

Piuttosto, è opportuno sottolineare che le innovazioni tecniche o estetiche suscettibili di applicazioni nel mondo dell’automobile sono spesso idonee anche ad altri usi. Diventa dunque capitale la disciplina contrattuale della progettazione relativa a questo settore: se si vuole evitare che il committente possa limitare il diritto del designer o dell’impresa dell’illuminazione cui abbia commissionato la progettazione di un nuovo elemento illuminante per un auto, di valersi, al di fuori del settore automotive, dei design sviluppati nell’ambito della progettazione, è necessario disciplinare in modo specifico questi usi ulteriori nel relativo contratto.

Per prevenire possibili contenziosi il contratto dovrà disciplinare anche la titolarità di eventuali diritti di modello o di brevetto; va anzi sottolineato che, benché la normativa non sia esplicita sul punto, si ritiene che la tutela possa estendersi anche a prodotti simili a quelli della classe di registrazione, ma pur sempre compresi nell’ambito dello stesso settore merceologico.

Si può anche pattuire la contitolarità, ma in tal caso è bene stabilire in modo preciso i rispettivi diritti ed obblighi, in Italia e all’estero.

Anche nel settore automotive, forse più ancora che in altri, un’assistenza legale di grande competenza è dunque indispensabile ai designer e alle imprese dell’illuminazione per gestire e difendere al meglio i frutti della loro creatività.

(Avv.Prof. Cesare Galli, Studio IP Law  Galli, Milano)